(REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 Food Information to Consumers)

 

I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumo umano devono riportare le seguenti indicazioni:

Elenco delle indicazioni obbligatorie (art 9):

1 Denominazione dell’alimento; 

2 Elenco degli ingredienti; 

3 Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico usato nella produzione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata, che rischi di  provocare allergie o intolleranze.

4 Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; (Ingrediente caratterizzante evidenziato)

5 Quantità netta dell’alimento; 

6 Termine minimo di conservazione / data di scadenza; 

7 Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d’impiego; 

8 Nome / Ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore; 

9 Paese d’origine o luogo di provenienza dello stesso (ove previsto); 

10 Istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficoltoso l’uso adeguato dell’alimento; 

11 Titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume.

12 Dichiarazione nutrizionale. 

 

La denominazione dell’alimento, il termine minimo di conservazione, le condizioni di conservazione, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore devono figurare anche

sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti  sono presentati al momento della commercializzazione. 

 

DIMENSIONE DEL CARATTERE

 

Articolo 13

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.

 

Le indicazioni obbligatorie sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x minuscola) è pari o superiore a 1,2 mm. 

Le indicazioni di:

  1. a) la denominazione dell’alimento; 
  2. e) la quantità netta dell’alimento; 
  3. k) il titolo alcolometrico volumico effettivo (ove presente); 

devono apparire nello stesso campo visivo. 

 

Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie misura meno di 80 cm2, l’altezza della “x“ può essere pari o superiore a 0,9 mm.

PESO E VOLUME ED “E“ METRICA

(Legge 690/1978 per gli imballaggi CE & D.P.R 391/1980 per gli altri)

 

DIMENSIONI:

Altezza cifre di peso e volume: 

PESO / VOLUMEX

<50g  / < 50 ml          ALTEZZA CARATTERE  2mm

<51g  / < 200 ml        ALTEZZA CARATTERE  3mm

<201g  /< 1000 ml    ALTEZZA CARATTERE  4mm

<1001g  / ml    ALTEZZA CARATTERE  4mm





  • ALLEGATO I 
  • 3 . ISCRIZIONI E MARCHIATURA 
  • Qualsiasi imballaggio preconfezionato preparato conformemente alla presente direttiva deve recare le seguenti iscrizioni apposte in modo da risultare indelebili, ben leggibili e visibili sull'imballaggio nelle condizioni usuali di presentazione : 
  • 3.1 . la quantità nominale (masse nominale o volume nominale) espressa , utilizzando come unità di misura il chilogrammo o il grammo, il litro, il centilitro, il millilitro, per mezzo di cifre aventi un'altezza minima di 6 mm se la quantità nominale è superiore a 1 000 g o a 100 ci ; di 4 mm se essa è compresa fra 1 000 g o 100 ci inclusi e 200 g o 20 ci esclusi, e di 3 mm se essa è uguale o inferiore a 200 g o 20 ci, seguite dal simbolo dell'unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome, conformemente alle prescrizioni della direttiva 71 /354/CEE.